Il CNAPPC con Circolare n.72/2025, informa che il Ministero delle Imprese e del made in Italy, congiuntamente all’Agenzia per l’Italia Digitale, con propria nota prot. 156298 – del 29/07/2025, ha ritenuto opportuno segnalare che, a norma dell’art. 6-quater, comma 2 del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in Albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).
Come noto, INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica
certificata presenti nel registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per quanto
specificamente concerne il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l’indirizzo di p.e.c. comunicato ex lege a INI-PEC da parte dell’ordine o collegio professionale costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare.
INAD, invece, reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di
diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono
utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività
professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.
Per ulteriori approfondimenti in materia si allegano i seguenti documenti:
Documento Circ_72_riversamento registro INI-PEC a INAD
Allegato Comunicato agid-mimit
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